Le nuove famiglie: evoluzione del nucleo familiare.

Forse, occupati dalla quotidianità, non ci rendiamo conto quanto il mondo cambia. In particolare quanto è cambiata la famiglia. Ai miei tempi, se erano ancora vivi, c’erano due nonni, due nonne, un papà, una mamma e i fratelli. L’infanzia veniva vissuta in una unica casa, nel paese, tra persone conosciute con le quali si condivideva tutto e ci si sosteneva a vicenda. 

Questa era la famiglia, le radici. 

Oggi i genitori possono cambiare nel tempo, e i nonni, di conseguenza, si moltiplicano. I fratelli sono: quelli di prima, quelli attuali e quelli che verranno. Le abitazioni cambiano, l’ambiente vissuto cambia, i vicini non sono più dei confidenti ma dei semplici conoscenti. Ognuno deve essere autosufficiente. I ragazzini conoscono il mondo reale e virtuale molto presto, viaggi e tecnologia li rendono evoluti e cittadini del mondo. 

Questo è il progresso. 

I cambiamenti, però, comportano necessari adattamenti.  Uno sguardo più ampio, infatti, non ci deve far dimenticare che ci sono diritti, doveri e conseguenze giuridiche e finanziarie che derivano dai nuovi tipi di famiglia. 

La legge 76 del 2016 ha regolamentato, in Italia, le conseguenze che derivano dalla convivenza con la definizione delle unioni civili e delle coppie di fatto

L’unione civile è una forma di convivenza tra persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi e economici, ma non da matrimonio. Si può costituire con una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile. La convivenza di fatto può essere costituita tra chiunque, omo o etero, e va semplicemente dichiarata all’anagrafe. 

Poi c’è la convivenza e basta, non dichiarata a nessuno, priva di qualsiasi diritto – dovere reciproco. 

Le norme varate servono a tutelare reciprocamente persone che hanno investito anni in un rapporto di convivenza, nel caso che il rapporto si sciolga per scelta o per sinistro. 

Vediamo… 

Mentre nell’unione civile il regime patrimoniale, previdenziale e fiscale sono molto simili a quelli del matrimonio (comunione dei beni, successione, assegno di mantenimento post divorzio, TFR e pensione di reversibilità, detrazioni fiscali prima casa e familiari a carico, solo non hanno assegni familiari né servizi legati a maternità o paternità), nel caso della convivenza di fatto, pur dopo aver firmato un contratto di convivenza che contiene le decisioni della coppia, mancano i diritti di successione, non c’è reversibilità pensionistica, in caso di cessazione della convivenza è previsto un assegno di mantenimento solo per un numero di anni proporzionato agli anni di convivenza. 

Pensate a una eventuale possibile rottura della convivenza, agli strascichi sulle scelte di indebitamento comuni, alla gestione di una nuova famiglia monoparentale, all’invecchiamento con malattie croniche e alla solitudine. 

Le difficoltà economiche non sono supportate dal compagno – compagna; se ci si è dedicati alla famiglia più che al lavoro, non c’è reversibilità pensionistica; se il compagno viene a a mancare nessun diritto sui suoi beni, magari costituiti insieme. 

Questo evento, più frequente di quanto si pensi, necessita di prevenzione, protezione e trasferimento del rischio

I legami tra conviventi di fatto, sono vincolanti solo dal punto di vista morale e affettivo quindi lasciati alla spontanea osservanza reciproca fino alla cessazione del rapporto. Dal punto di vista patrimoniale quindi, i partner concorrono spontaneamente alle spese della vita familiare, e in caso di cessazione della convivenza per qualsiasi motivo, non può essere avanzata nessuna pretesa.. 

Ci sono quindi criticità previdenziali e finanziarie da prevenire. Dove non siamo tutelati dalla collettività, dobbiamo provvedere da soli. 

Sarebbe bene costituire un’integrazione pensionistica personale in sostituzione della reversibilità. Una polizza caso morte incrociata, in caso di decesso del compagno, potrebbe alleviare il sostegno di spese iniziali. Investire i risparmi di entrambi in polizze vita, che per legge non fanno parte dell’asse ereditario e possono essere lasciate al partner come beneficiario, sono solo alcune delle possibili soluzioni che il vostro consulente finanziario conosce e vi può consigliare. 

Come al solito la libertà comporta responsabilità, organizziamoci. 

Valter Fava 

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